Circolari

Accordo per il Credito 2015.

Circolare n° 33/2015 » 02.04.2015

Confindustria, ABI e le altre Associazioni imprenditoriali hanno firmato il nuovo Accordo per il Credito 2015. L’Accordo contiene misure volte a favorire l’accesso al credito da parte delle PMI e, quindi, a incoraggiare i primi segnali di ripresa, a promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo italiano e a sostenere lo smobilizzo dei crediti verso la PA.

L’Accordo continuità alle precedenti moratorie, che a partire dal 2009 hanno consentito di realizzare oltre 415mila operazioni e di sospendere rate pari a circa 24 miliardi di euro. In proposito, si ricorda che ieri, 31 marzo 2015, è scaduto il termine di validità del precedente Accordo per il Credito 2013, prorogato dalle Parti firmatarie a fine dicembre 2014.

La stessa proroga prevedeva l’impegno a definire, entro la fine di marzo, nuove misure finalizzate a promuovere l’accesso al credito delle PMI.

CONTENUTO E VALIDITÀ DELL’ACCORDO

L’Accordo per il Credito 2015 prevede tre pacchetti di misure rivolte alle PMI “in bonis”, ossia che non abbiano - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 - posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Si tratta di:

1. Imprese in Ripresa;

2. Imprese in Sviluppo;

3. Imprese e PA.

L’Accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2017, con possibilità per i firmatari di migliorarlo o adeguarlo a nuovi obblighi normativi e regolamentari entro fine dicembre di ogni anno.

È previsto, inoltre, che nelle more dell’implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste, le banche possano continuare ad applicare le disposizioni previste dall’Accordo per il Credito 2013 e dai Plafond “Progetti Investimenti Italia” e “Crediti PA” fino al 30 giugno 2015.

In ogni caso, per ridurre i tempi di effettiva implementazione delle nuove misure, è previsto che l’adesione da parte delle banche già aderenti al precedente Accordo e ai precedenti Plafond Investimenti e Crediti PA si intenda automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all’ABI. Resta fermo il tempo di 30 giorni dall’adesione per rendere operativo l’Accordo.

L’Accordo è stato portato all’attenzione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico in considerazione di quanto previsto, per le imprese in generale, dall’articolo 1, comma 246 della Legge di Stabilità 2015 e, per le imprese creditrici di ILVA, dall’articolo 2, comma 8-ter, del decreto legge n. 1/2015 (DL ILVA). Tali norme prevedevano, infatti, che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico si accordassero, entro il 31 marzo 2015, con l’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, per la definizione di misure volte a consentire alle imprese di sospendere il pagamento della quota capitale dei mutui.

In proposito, l’Accordo sottolinea inoltre la necessità di un ulteriore impegno del Governo affinché siano definite ulteriori misure integrative.

Di seguito, si illustrano le tre iniziative.

Imprese in Ripresa

“Imprese in Ripresa” tiene conto delle recenti regole contenute nel Regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e del Regolamento di esecuzione UE n. 227 del 9 gennaio 2015, che ha recepito nell’ordinamento comunitario le regole definite dall’EBA in materia di attività deteriorate e concessione di misure di “forbearance”.

In particolare, si segnala che per misure di “forbearance” (“tolleranza”) si intendono modifiche o rifinanziamenti di contratti di credito (come, ad esempio, sospensioni o allungamenti) realizzati a seguito di difficoltà finanziarie del prenditore. A fronte di tali misure, le banche sono tenute a effettuare maggiori accantonamenti di capitale. Per le esposizioni che beneficiano di tali misure è previsto un “periodo di prova” di 24 mesi, durante il quale permangono i maggiori oneri patrimoniali per le banche. Durante tale periodo, l’eventuale concessione di misure di tolleranza aggiuntive comporterebbe ulteriori penalizzazioni per le banche (classificazione dell’esposizione come “deteriorata”).

L’Accordo prevede, per finanziamenti oggi in essere e in relazione ai quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione (ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale), la possibilità di:

sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing - ovvero per 6 mesi nel caso di leasing mobiliare - anche agevolati o perfezionati con cambiali. È possibile sospendere anche operazioni di apertura di conto corrente ipotecario.

La sospensione può essere concessa in caso di rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Il tasso d’interesse rimarrà invariato rispetto a quello originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive per le PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito.

Per le PMI che, invece, registrano difficoltà nel rimborso del prestito ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di misure di “forbearance”:

a) il tasso di interesse rimarrà invariato a condizione che il   finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente), anche nella forma della controgaranzia, ovvero la stessa possa essere acquisita ex novo su tale finanziamento attraverso una nuova delibera (in merito a quest’ultimo aspetto è in corso un confronto con il MISE);

b) la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d’interesse che non dovrà comunque eccedere gli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell’operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base per 24 mesi. Trascorso tale periodo - che dipende appunto dalle richiamate previsioni comunitarie in materia di misure di “forbearance” - al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l’impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca;

allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine. Il periodo massimo di allungamento dei mutui può essere pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento, ma comunque non può essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.

Nel caso di operazioni di allungamento dei mutui, il tasso d’interesse rimarrà invariato rispetto a quello originario nel caso di avvio da parte dell’impresa, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento, di processi di rafforzamento patrimoniale tramite apporto dei soci o di terzi o processi di aggregazione realizzati in qualsiasi forma.

Negli altri casi, l’eventuale incremento del tasso d’interesse non potrà di norma superare il livello di 100 punti base.

Nel caso di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (anticipazione crediti), il tasso d’interesse rimarrà invariato rispetto a quello originario se le operazioni non determinano oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

Con riferimento alle predette misure di sospensione e allungamento, rimane fermo che alle PMI non sono addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi e che le banche si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

Imprese in Sviluppo

“Imprese in Sviluppo” prevede la costituzione di un Plafond di 10 miliardi di euro per il finanziamento di progetti imprenditoriali di investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese. Gli investimenti in beni strumentali agevolabili ai sensi della “Nuova Sabatini” sono finanziabili tramite il Plafond.

La nuova misura si estende anche al finanziamento dell’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

Inoltre, possono essere oggetto di finanziamento anche gli investimenti avviati nei 6 mesi precedenti al momento di presentazione della domanda e quelli realizzati sia da imprese singole sia da imprese “in rete”.

Il tasso d’interesse applicabile a tali finanziamenti, sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno spread funzione della qualità dell’impresa e del progetto di investimento.

Per i finanziamenti di durata uguale o inferiore ai 3 anni, il costo della provvista non potrà essere superiore al costo di accesso per la banca alla provvista BCE. Per i finanziamenti di durata superiore ai 3 anni, il costo della provvista non potrà essere superiore al costo della provvista praticato dalla CDP sulla specifica durata.

Al fine di agevolare la comparabilità con le condizioni di mercato, la banca specificherà al cliente le due componenti del tasso di interesse finito.

Imprese e PA

“Imprese e PA” prevede la costituzione di un Plafond da 10 miliardi di euro per lo smobilizzo dei crediti certificati vantati dalle imprese nei confronti della PA, attraverso:

· sconto pro soluto, anche con garanzia dello Stato concessa ai sensi dell’articolo 37 del DL n.66/2014 (in questo caso, l’impresa può non essere “in bonis”);

· anticipazione del credito, con cessione del credito (anche con sconto pro solvendo) o senza cessione dello stesso.

Il tasso d’interesse/sconto applicabile alle operazioni sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno spread funzione della qualità dell’impresa, del garante e della struttura/tipologia dell’operazione.

Il costo della provvista non potrà superare il costo di accesso alla provvista BCE.

Per le operazioni di cessione pro soluto dei crediti certificati ai sensi dell’articolo 37 del DL 66/2014, restano ferme le condizioni economiche previste dal MEF in considerazione della presenza della garanzia dello Stato (dell’1,90% per importi fino a 50.000 euro e 1,60% per le quote eccedenti i 50.000 euro).

Per quanto riguarda le anticipazioni senza cessione del credito sarà necessaria l’acquisizione di una garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o di garanti equivalenti.

La durata delle anticipazioni sarà coerente con la data di pagamento del credito e la sua misura non potrà in ogni caso essere inferiore al 70% dell’ammontare del credito che l’impresa vanta nei confronti della PA. Le banche, nella gestione e nella valutazione dell’esposizione complessiva dell’impresa, terranno in adeguata considerazione la circostanza che il rischio di credito delle operazioni derivanti dall’utilizzo del plafond, è anche riconducibile alla PA debitrice. Le banche manterranno le linee di credito concesse all’impresa, evitando di computare le anticipazioni (per la quota garantita), ai fini della determinazione della propria esposizione complessiva nei confronti dell’impresa.

ULTERIORI IMPEGNI

Oltre ai tre pacchetti di misure descritti, l’Accordo contiene intese anche su altri temi. In particolare, prevede l’impegno delle Parti a:

·sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate in base al quale le imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito di natura fiscale possano ottenerne l’anticipazione bancaria;

·costituire, entro fine giugno 2015, un forum di dialogo per la promozione di un maggiore utilizzo, da parte delle banche, delle informazioni di natura qualitativa, anche riferite agli attivi intangibili, per la valutazione del merito di credito delle imprese;

·costituire un tavolo di confronto sul rapporto banca-confidi, con l’obiettivo di promuoverne l’evoluzione anche su nuove linee di operatività e di ampliare le possibilità di accesso al credito, anche attraverso un migliore utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI;

·lavorare congiuntamente per modificare interventi regolamentari sovranazionali che non tengono nella dovuta considerazione il contesto operativo italiano, con il rischio di effetti negativi sul mercato del credito alle imprese.

 

Distinti saluti.

                                                                   I

 

 

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore GR/mf
» Carta intestata

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